Art. 3.
 
   1.   Per  le  finalita'  previste  dall'art.  1  l'amministrazione
regionale e'  autorizzata  a  sottoscrivere  le  quote  del  capitale
sociale della costituenda societa' a responsabilita' limitata fino ad
un massimo di lire 175 milioni nell'anno 1988.
   2.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, e'  istituito,
alla  rubrica n. 6, programma 3.3.1., spese d'investimento, categoria
2.5., sezione X, il cap. 1374 (2.1.251.3.10.09) con la  denominazione
"Sottoscrizione  di  quote  del  capitale  sociale  di una societa' a
responsabilita' limitata avente nell'oggetto sociale l'organizzazione
di  servizi  turistici  e  promozionali  e  di  attivita' di supporto
tecnico e logistico per la  realizzazione  delle  manifestazioni  che
saranno  effettuate  in  occasione dei campionati del mondo di calcio
del 1990" e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che  di
cassa, di lire 175 milioni per l'anno 1988.
   3.  Al  predetto  onere  di  lire 175 milioni di provvede mediante
storno, di pari importo, dal cap.  1080  dello  stato  di  previsione
precitato.