Art. 3. 1. Per le finalita' previste dall'art. 1 l'amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere le quote del capitale sociale della costituenda societa' a responsabilita' limitata fino ad un massimo di lire 175 milioni nell'anno 1988. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, e' istituito, alla rubrica n. 6, programma 3.3.1., spese d'investimento, categoria 2.5., sezione X, il cap. 1374 (2.1.251.3.10.09) con la denominazione "Sottoscrizione di quote del capitale sociale di una societa' a responsabilita' limitata avente nell'oggetto sociale l'organizzazione di servizi turistici e promozionali e di attivita' di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle manifestazioni che saranno effettuate in occasione dei campionati del mondo di calcio del 1990" e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 175 milioni per l'anno 1988. 3. Al predetto onere di lire 175 milioni di provvede mediante storno, di pari importo, dal cap. 1080 dello stato di previsione precitato.