Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, addi' 6 giugno 1988 BIASUTTI