Art. 4.
 
   1.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Trieste, addi' 6 giugno 1988
 
                               BIASUTTI