Art. 10.
       Integrazioni alla legge regionale 12 maggio 1971, n. 19.
        Obblighi ittiogenici e derivazioni di acque pubbliche
 
   1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, sono
inseriti i seguenti tre articoli:
   "Art.  4-bis.  - 1. I progetti delle opere di interesse pubblico o
privato che vadano ad occupare del tutto o  in  parte  il  letto  dei
fiumi  e torrenti devono prevedere la costruzione di strutture idonee
a  consentire   la   risalita   del   pesce   per   il   mantenimento
dell'equilibrio biologico delle specie ittiche presenti.
   2.  Qualora  sia  accertata  l'impossibilita'  della realizzazione
delle strutture idonee alla risalita  del  pesce,  il  concessionario
dell'opera  di  sbarramento  e'  tenuto  ad  effettuare interventi di
ripopolamento ittico  le  cui  modalita',  entita'  e  pezzatura  del
materiale  ittico  sono di volta in volta determinate dall'ufficio di
presidenza dell'ente tutela pesca, secondo criteri  generali  fissati
dal consiglio direttivo dell'ente stesso.
   3. Ad analoghi obblighi ittiogenici di cui ai commi 1 e 2 soggiace
il concessionario di opere di sbarramento gia' esistenti  non  munite
di idonee strutture per la risalita del pesce.
   Art.  4-ter.  -  1.  Le bocche di presa delle derivazioni di acque
pubbliche devono essere munite di apparecchiature idonee  a  impedire
il passaggio del pesce da indicare nei disciplinari di concessione.
   2.   L'autorita'  competente  al  rilascio  delle  concessioni  di
derivazioni di acque provvede, a integrazione delle  prescrizioni  di
cui  al  comma  1,  a inserire nei disciplinari altre norme che siano
necessarie per la tutela della  fauna  ittica,  compreso  l'eventuale
onere   della  immissione  annuale  di  specie  ittica  a  spese  del
concessionario in conformita' a quanto  determinato  dall'Ufficio  di
presidenza dell'ente tutela pesca e norma dell'art. 4-bis.
   Art.  4-quater.  -  1. E' fatto divieto a terzi, compresi gli enti
pubblici, di provvedere a semine e ripopolamenti senza la  preventiva
autorizzazione dell'ente tutela pesca.
   2.  Il materiale ittico, prima di essere immesso nei corpi idrici,
deve essere provvisto di certificazione  sanitaria  rilasciata  dalle
autorita' sanitarie competenti".