Art. 11.
              Modifiche all'art. 6 della legge regionale
         12 maggio 1971, n. 19 Compiti dell'ente tutela pesca
 
  1.  All'art. 6, comma quarto, della legge regionale 12 maggio 1971,
n. 19, lettera h) viene sostituita dalla seguente:
    "   h)   promuove   ricerche   idrobiologiche,   ittiologiche   e
batteriologiche dirette anche ad individuare,  sentita  la  direzione
regionale    dell'agricoltura,    le    possibilita'   di   esercizio
dell'acquacoltura nelle acque interne;".
   2. All'art. 6, comma quarto, della legge regionale 12 maggio 1971,
n. 19, la lettera i) viene sostituita dalla seguente:
    "  i)  svolge  attivita'  di  sperimentazione anche ai fini della
disciplina per la immissione di specie ittiche autoctone e di  quelle
alloctone;".
   3. All'art. 6, comma quarto, della legge regionale 12 maggio 1971,
n. 19, la lettera n) viene sostituita dalla seguente:
    "   n)  mantiene  contatti  con  le  societa'  ed  organizzazioni
regionali dei  pescatori  avvalendosi  della  loro  collaborazione  e
promuove  iniziative speie in materia di vigilanza, di ripopolamento,
di difesa delle acque e didattico-divulgativa;".
   4. All'art. 6, comma quarto, della legge regionale 12 maggio 1971,
n. 19, dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti lettere:
    "   o)  raccoglie  ed  elabora  annualmente  i  dati  concernenti
l'attivita' di pesca esercitata nelle acque interne;
     p)  predispone,  con aggiornamenti periodici, il censimento e la
classificazione delle acque al fine di accettare la consistenza e  la
qualita'  del  patrimonio  ittico,  e  di valutare la produttivita' e
destinazione delle acque stesse;
     q)  accerta,  anche  tramite il mappaggio biologico delle acque,
gli  effetti  degli  inquinamenti  e   le   conseguenti   misure   di
prevenzione;
     r)  opera  per il ripristino ambientale, per la protezione e per
la conservazione degli ambienti umidi.".
   5. All'art. 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, dopo il
comma quarto e' aggiunto il seguente comma:
   "Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo l'ente
tutela  pesca  opera  anche  tramite  il   proprio   laboratorio   di
idrobiologia  di Ariis. L'ente puo' avvalersi della collaborazione di
enti  ed  istituti  operanti  nel   settore,   nonche'   di   esperti
qualificati.".