Art. 11. Modifiche all'art. 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 Compiti dell'ente tutela pesca 1. All'art. 6, comma quarto, della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, lettera h) viene sostituita dalla seguente: " h) promuove ricerche idrobiologiche, ittiologiche e batteriologiche dirette anche ad individuare, sentita la direzione regionale dell'agricoltura, le possibilita' di esercizio dell'acquacoltura nelle acque interne;". 2. All'art. 6, comma quarto, della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, la lettera i) viene sostituita dalla seguente: " i) svolge attivita' di sperimentazione anche ai fini della disciplina per la immissione di specie ittiche autoctone e di quelle alloctone;". 3. All'art. 6, comma quarto, della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, la lettera n) viene sostituita dalla seguente: " n) mantiene contatti con le societa' ed organizzazioni regionali dei pescatori avvalendosi della loro collaborazione e promuove iniziative speie in materia di vigilanza, di ripopolamento, di difesa delle acque e didattico-divulgativa;". 4. All'art. 6, comma quarto, della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti lettere: " o) raccoglie ed elabora annualmente i dati concernenti l'attivita' di pesca esercitata nelle acque interne; p) predispone, con aggiornamenti periodici, il censimento e la classificazione delle acque al fine di accettare la consistenza e la qualita' del patrimonio ittico, e di valutare la produttivita' e destinazione delle acque stesse; q) accerta, anche tramite il mappaggio biologico delle acque, gli effetti degli inquinamenti e le conseguenti misure di prevenzione; r) opera per il ripristino ambientale, per la protezione e per la conservazione degli ambienti umidi.". 5. All'art. 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, dopo il comma quarto e' aggiunto il seguente comma: "Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo l'ente tutela pesca opera anche tramite il proprio laboratorio di idrobiologia di Ariis. L'ente puo' avvalersi della collaborazione di enti ed istituti operanti nel settore, nonche' di esperti qualificati.".