Art. 12.
  Modifica dell'art. 9 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19.
              Consiglio direttivo dell'ente tutela pesca
 
   1.  Il  primo  comma  dell'art.  9 della legge regionale 12 maggio
1971, n. 19, e' sostituito dal seguente:
   "Il  consiglio  direttivo e' costituito con decreto del presidente
della giunta regionale ed e' composto:
     a) dal presidente dell'ente, che lo presiede;
     b)  dal  direttore  del  servizio  autonomo della caccia e della
pesca, o suo delegato;
     c)  dal direttore della direzione regionale delle foreste, o suo
delegato;
     d)  dal direttore della direzione regionale dell'ambiente, o suo
delegato;
     e)  dal direttore della direzione regionale della sanita', o suo
delegato;
     f)  da  un  rappresentante  per  ciascuna  delle amministrazioni
provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine;
     g) da quindici rappresentanti dei pescatori dilettanti;
     h) dal direttore del laboratorio di ittiopatologia dell'Istituto
zooprofilattico delle Venezie - Sezione del Friuli-Venezia Giulia,  o
suo delegato;
     i) da un esperto biologo;
     l) da un esperto acquicoltore;
     m)  da  un  rappresentante  dei  conorzi  irrigui e di bonifica,
designato dall'Unione regionale dei consorzi di bonifica;
     n)  da  un  rappresentante  del  personale dell'ente, eletto dai
dipendenti.".