Art. 12. Modifica dell'art. 9 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Consiglio direttivo dell'ente tutela pesca 1. Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, e' sostituito dal seguente: "Il consiglio direttivo e' costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed e' composto: a) dal presidente dell'ente, che lo presiede; b) dal direttore del servizio autonomo della caccia e della pesca, o suo delegato; c) dal direttore della direzione regionale delle foreste, o suo delegato; d) dal direttore della direzione regionale dell'ambiente, o suo delegato; e) dal direttore della direzione regionale della sanita', o suo delegato; f) da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine; g) da quindici rappresentanti dei pescatori dilettanti; h) dal direttore del laboratorio di ittiopatologia dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie - Sezione del Friuli-Venezia Giulia, o suo delegato; i) da un esperto biologo; l) da un esperto acquicoltore; m) da un rappresentante dei conorzi irrigui e di bonifica, designato dall'Unione regionale dei consorzi di bonifica; n) da un rappresentante del personale dell'ente, eletto dai dipendenti.".