Art. 14.
  Modifica all'art. 11 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19.
      Competenze del consiglio direttivo dell'ente tutela pesca
 
   1.  L'art.  11  della  legge  regionale  12 maggio 1971, n. 19, e'
sostituito dal seguente:
   "Art. 11. - 1. Il consiglio direttivo:
     a) delibera sul bilancio preventivo, la sua variazione, il conto
consuntivo e l'eventuale esercizio provvisorio;
     b)  delibera  sui  piani  e  programmi  annuali e pluriennali di
attivita';
     c)  delibera  sui regolamenti e sugli atti di carattere generale
concernenti   l'ordinamento   e   l'attivita'   dell'ente,    nonche'
sull'esercizio della pesca sportiva;
     d)  delibera sulla misura dei compensi per i membri degli organi
e delle commissioni dell'ente;
     e)  delibera  in  ordine  all'acquisto  ed  alienzione  di  beni
immobili;
     f) delibera sulle convenzioni relative al servizio di tesoreria;
     g)  delibera  annualmente  entro il 15 settembre la proposta del
calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva  nelle  acque
in  gestione,  indicando  anche  i  luoghi,  i  sistemi  ed  i  mezzi
consentiti, nonche' il piano annuale relativo ai divieti di pesca, di
cui al secondo comma dell'art. 29;
     h) approva il programma annuale di semina e di ripopolamento;
     i)   delibera   sulla   eventuale  costituzione  di  commissioni
consultive.".
 
                               At. 15.
  Modifica dell'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19.
 
Validita'  delle riunioni dell'ufficio di presidenza dell'ente tutela
pesca
   1.  Il  terzo  comma  dell'art. 14 della legge regionale 12 maggio
1971, n. 19, e' sostituito dai seguenti due commi:
   "Per  la  validita'  delle  riunioni  e' necessaria la presenza di
almeno tre dei componenti, compreso il presidente.
   Le  deliberazioni  sono adottate a maggioranza di voti. In caso di
parita' prevale il voto del presidente.".