Art. 14. Modifica all'art. 11 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Competenze del consiglio direttivo dell'ente tutela pesca 1. L'art. 11 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. Il consiglio direttivo: a) delibera sul bilancio preventivo, la sua variazione, il conto consuntivo e l'eventuale esercizio provvisorio; b) delibera sui piani e programmi annuali e pluriennali di attivita'; c) delibera sui regolamenti e sugli atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attivita' dell'ente, nonche' sull'esercizio della pesca sportiva; d) delibera sulla misura dei compensi per i membri degli organi e delle commissioni dell'ente; e) delibera in ordine all'acquisto ed alienzione di beni immobili; f) delibera sulle convenzioni relative al servizio di tesoreria; g) delibera annualmente entro il 15 settembre la proposta del calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque in gestione, indicando anche i luoghi, i sistemi ed i mezzi consentiti, nonche' il piano annuale relativo ai divieti di pesca, di cui al secondo comma dell'art. 29; h) approva il programma annuale di semina e di ripopolamento; i) delibera sulla eventuale costituzione di commissioni consultive.". At. 15. Modifica dell'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Validita' delle riunioni dell'ufficio di presidenza dell'ente tutela pesca 1. Il terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, e' sostituito dai seguenti due commi: "Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno tre dei componenti, compreso il presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.".