Art. 16.
  Modifica all'art. 15 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19.
     Competenze dell'ufficio di presidenza dell'ente tutela pesca
 
   1.  L'art.  15  della  legge  regionale  12 maggio 1971, n. 19, e'
sostituito dal seguente:
   "Art. 15. - 1. L'ufficio di presidenza:
     a)  delibera  sui progetti di contratto, quando il valore eccede
lire 10 milioni;
     b)  delibera  in  materia  di  liti attive e passive, rinunzie e
transazioni;
     c) delibera su di ogni atto di straordinaria amministrazione che
non sia attribuito alla competenza del consiglio direttivo.".