Art. 16. Modifica all'art. 15 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Competenze dell'ufficio di presidenza dell'ente tutela pesca 1. L'art. 15 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, e' sostituito dal seguente: "Art. 15. - 1. L'ufficio di presidenza: a) delibera sui progetti di contratto, quando il valore eccede lire 10 milioni; b) delibera in materia di liti attive e passive, rinunzie e transazioni; c) delibera su di ogni atto di straordinaria amministrazione che non sia attribuito alla competenza del consiglio direttivo.".