Art. 17. Modifica dell'art. 16 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Collegio dei revisori dei conti 1. L'art. 16 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, e' sostituito dal seguente: "Art. 16. - 1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri nominati con decreto del presidente della giunta regionale. 2. Un revisore, con funzione di presidente, e' scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. 3. Il collegio dura in carica quattro anni ed i singoli membri possono essere riconfermati. 4. Al collegio dei revisori dei conti compete: a) esaminare e relazionare al consiglio direttivo sul progetto di bilancio preventivo e sul conto consuntivo che a tale scopo devono essere trasmessi al collegio con i relativi documenti giustificativi, almeno quindici giorni prima della loro discussione da parte del consiglio direttivo; b) compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare la regolarita' della gestione contabile e finanziaria; a tal fine il collegio puo' procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.".