Art. 17.
  Modifica dell'art. 16 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19.
                   Collegio dei revisori dei conti
 
   1.  L'art.  16  della  legge  regionale  12 maggio 1971, n. 19, e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  16.  - 1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da
tre  membri  nominati  con  decreto  del  presidente   della   giunta
regionale.
   2.  Un  revisore,  con  funzione  di presidente, e' scelto tra gli
esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
   3.  Il  collegio  dura  in carica quattro anni ed i singoli membri
possono essere riconfermati.
   4. Al collegio dei revisori dei conti compete:
     a)  esaminare  e relazionare al consiglio direttivo sul progetto
di bilancio preventivo e sul conto consuntivo che a tale scopo devono
essere trasmessi al collegio con i relativi documenti giustificativi,
almeno quindici giorni prima della  loro  discussione  da  parte  del
consiglio direttivo;
     b)  compiere  tutte  le  verifiche  necessarie per assicurare la
regolarita' della gestione contabile e finanziaria;  a  tal  fine  il
collegio  puo'  procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e
di controllo.".