Art. 18.
       Integrazione alla legge regionale 12 maggio 1971, n. 19.
                    Servizi dell'ente tutela pesca
 
   1.  Dopo l'art. 18 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, e'
inserito il seguente:
   "Art. 18-bis. - 1. La direzione dell'ente tutela pesca si articola
nei seguenti servizi:
     a) Servizio tecnico-ittico;
     b) Servizio degli affari amministrativi e contabili.".