Art. 19.
 
Modifica all'art. 23 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19.
   Composizione del comitato regionale consultivo per la tutela della
   fauna ittica nelle acque interne.
   1.  L'art.  23  della  legge  regionale  12 maggio 1971, n. 19, e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  23.  -  1.  E'  istituito presso il servizio autonomo della
caccia e della pesca  della  presidenza  della  giunta  regionale  il
comitato  regionale consultivo per la tutela della fauna ittica nelle
acque interne.
   2. Esso e' composto:
     a)  dal  presidente  della  giunta regionale, o assessore da lui
delegato, in qualita' di presidente;
     b)  dal  presidente  dell'ente  tutela  pesca del Friuli-Venezia
Giulia, in qualita' di vice-presidente;
     c) dal direttore regionale delle foreste, o suo delegato;
     d) dal direttore regionale dell'agricoltura, o suo delegato;
     e) dal direttore regionale dell'industria, o suo delegato;
     f) dal direttore regionale dell'ambiente, o suo delegato;
     g)  dal  direttore  del  servizio  autonomo della caccia e della
pesca della presidenza della giunta regionale, o suo delegato;
     h)  da  un  rappresentante  per  ciascuna  delle amministrazioni
provinciali;
     i) da un esperto ittiologo;
     l)  dal  direttore  dell'Istituto  zooprofilattico  sperimentale
delle Venezie, sezione del Friuli-Venezia Giulia, o suo delegato;
     m) da un esperto naturalista;
     n)  da  un rappresentante di associazione naturalistica operante
nel Friuli-Venezia Giulia;
     o) da un rappresentante dei pescatori di mestiere;
     p)  da  otto  rappresentanti  dei  pescatori  sportivi  in acque
interne.
   3.  Funge  da segretario un dipendente del servizio autonomo della
caccia e della pesca della presidenza della giunta regionale.
   4.  I  rappresentanti  di  cui  alla  lettera  p) del comma 2 sono
nominati fra  quelli  designati  dalle  organizzazioni  di  pescatori
sportivi operanti in regione.".