Art. 19. Modifica all'art. 23 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Composizione del comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica nelle acque interne. 1. L'art. 23 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, e' sostituito dal seguente: "Art. 23. - 1. E' istituito presso il servizio autonomo della caccia e della pesca della presidenza della giunta regionale il comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica nelle acque interne. 2. Esso e' composto: a) dal presidente della giunta regionale, o assessore da lui delegato, in qualita' di presidente; b) dal presidente dell'ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia, in qualita' di vice-presidente; c) dal direttore regionale delle foreste, o suo delegato; d) dal direttore regionale dell'agricoltura, o suo delegato; e) dal direttore regionale dell'industria, o suo delegato; f) dal direttore regionale dell'ambiente, o suo delegato; g) dal direttore del servizio autonomo della caccia e della pesca della presidenza della giunta regionale, o suo delegato; h) da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni provinciali; i) da un esperto ittiologo; l) dal direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sezione del Friuli-Venezia Giulia, o suo delegato; m) da un esperto naturalista; n) da un rappresentante di associazione naturalistica operante nel Friuli-Venezia Giulia; o) da un rappresentante dei pescatori di mestiere; p) da otto rappresentanti dei pescatori sportivi in acque interne. 3. Funge da segretario un dipendente del servizio autonomo della caccia e della pesca della presidenza della giunta regionale. 4. I rappresentanti di cui alla lettera p) del comma 2 sono nominati fra quelli designati dalle organizzazioni di pescatori sportivi operanti in regione.".