Art. 2. Licenze di pesca sportiva 1. L'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia e' subordinato, per i cittadini ivi residenti, al possesso della licenza di pesca rilasciata dall'ente tutela pesca valida su tutto il territorio nazionale, nonche' dell'apposito libretto delle catture di cui all'art. 3. 2. La licenza di pesca sportiva nelle acque interne si distingue in: a) licenza di tipo A per i pescatori dilettanti che esercitano la pesca con bilancia fissa; b) licenza di tipo B per i pescatori dilettanti che esercitano la pesca con gli altri mezzi consentiti. 3. Ogni licenza deve avere numerazione a livello regionale e contenere i seguenti dati: cognome, nome e fotografia del titolare, data e luogo di nascita, residenza. 4. La licenza e' stampata a cura dell'ente tutela pesca in conformita' ad un modello predisposto con decreto del presidente della giunta regionale, o assessore da lui delegato, sentito l'ente tutela pesca medesimo. 5. La licenza di pesca sportiva ha la durata di sei anni a partire dal giorno del rilascio e la sua validita' e' subordinata al pagamento di un canone annuale da versarsi su conto corrente postale intestato all'ente tutela pesca. 6. Il canone per i singoli tipi di licenza e' determinato dal consiglio direttivo dell'ente tutela pesca. 7. Per i residenti nel Friuli-Venezia Giulia che abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta', il canone previsto per la licenza di cui al presente articolo e' ridotto del 50%. 8. L'esercizio della pesca non e' consentito quando il pescatore, munito di licenza di pesca, non e' in regola con il versamento del canone. 9. Ad ogni richiesta del personale di vigilanza deve essere esibita, unitamente alla licenza, la ricevuta dell'effettuato versamento del canone; inoltre per i cittadini residenti nel Friuli-Venezia Giulia anche il libretto delle catture. 10. Il versamento del canone e' valido per l'anno solare in cui il versamento e' stato effettuato e non e' dovuto qualora la pesca non venga esercitata nel corso dell'anno solare. 11. Non sono tenuti all'obbligo della licenza: a) gli addetti agli impianti di piscicoltura durante l'esercizio della loro attivita' nell'ambito degli impianti stessi; b) il personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti ad esercitare la pesca a scopo di studio, ricerca o sperimentazione. 12. La licenza di pesca sportiva non viene rilasciata a cittadini di eta' inferiore ad anni quattordici. 13. I medesimi possono esercitare la pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia solo se accompagnati da persona maggiorenne in possesso di licenza di pesca, la quale e' responsabille del loro operato, e sempre che la quota del pescato rientri in quella spettante all'accompagnatore. 14. In caso di deterioramento o smarrimento della licenza, il titolare puo' ottenerne il duplicato da parte dell'ente tutela pesca dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorita' di pubblica sicurezza.