Art. 2.
                      Licenze di pesca sportiva
 
   1.  L'esercizio  della  pesca  sportiva  nelle  acque  interne del
Friuli-Venezia Giulia e' subordinato, per i cittadini ivi  residenti,
al  possesso della licenza di pesca rilasciata dall'ente tutela pesca
valida  su  tutto  il  territorio  nazionale,  nonche'  dell'apposito
libretto delle catture di cui all'art. 3.
   2.  La  licenza di pesca sportiva nelle acque interne si distingue
in:
     a)  licenza  di tipo A per i pescatori dilettanti che esercitano
la pesca con bilancia fissa;
     b)  licenza  di tipo B per i pescatori dilettanti che esercitano
la pesca con gli altri mezzi consentiti.
   3.  Ogni  licenza  deve  avere  numerazione  a livello regionale e
contenere i seguenti dati: cognome, nome e fotografia  del  titolare,
data e luogo di nascita, residenza.
   4.  La  licenza  e'  stampata  a  cura  dell'ente  tutela pesca in
conformita' ad un modello  predisposto  con  decreto  del  presidente
della  giunta  regionale, o assessore da lui delegato, sentito l'ente
tutela pesca medesimo.
   5. La licenza di pesca sportiva ha la durata di sei anni a partire
dal giorno  del  rilascio  e  la  sua  validita'  e'  subordinata  al
pagamento  di un canone annuale da versarsi su conto corrente postale
intestato all'ente tutela pesca.
   6.  Il  canone  per  i  singoli tipi di licenza e' determinato dal
consiglio direttivo dell'ente tutela pesca.
   7.  Per i residenti nel Friuli-Venezia Giulia che abbiano compiuto
il sessantesimo anno di eta', il canone previsto per  la  licenza  di
cui al presente articolo e' ridotto del 50%.
   8.  L'esercizio della pesca non e' consentito quando il pescatore,
munito di licenza di pesca, non e' in regola con  il  versamento  del
canone.
   9.  Ad  ogni  richiesta  del  personale  di  vigilanza deve essere
esibita,  unitamente  alla  licenza,  la   ricevuta   dell'effettuato
versamento   del  canone;  inoltre  per  i  cittadini  residenti  nel
Friuli-Venezia Giulia anche il libretto delle catture.
   10. Il versamento del canone e' valido per l'anno solare in cui il
versamento e' stato effettuato e non e' dovuto qualora la  pesca  non
venga esercitata nel corso dell'anno solare.
   11. Non sono tenuti all'obbligo della licenza:
     a) gli addetti agli impianti di piscicoltura durante l'esercizio
della loro attivita' nell'ambito degli impianti stessi;
     b)  il  personale  autorizzato  ai  sensi delle norme vigenti ad
esercitare la pesca a scopo di studio, ricerca o sperimentazione.
   12.  La licenza di pesca sportiva non viene rilasciata a cittadini
di eta' inferiore ad anni quattordici.
   13. I medesimi possono esercitare la pesca nelle acque interne del
Friuli-Venezia Giulia solo se accompagnati da persona maggiorenne  in
possesso  di  licenza  di  pesca,  la quale e' responsabille del loro
operato, e  sempre  che  la  quota  del  pescato  rientri  in  quella
spettante all'accompagnatore.
   14.  In  caso  di  deterioramento  o smarrimento della licenza, il
titolare puo' ottenerne il duplicato da parte dell'ente tutela  pesca
dimostrando  di  aver  provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita
all'autorita' di pubblica sicurezza.