Art. 20. Modifica all'art. 28 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Regimi particolari di pesca 1. L'art. 28 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, e' sostituito dal seguente: "Art. 28. - 1. Per la tutela di particolari interessi ecologici, scientifici e turistici, anche di carattere internazionale, il presidente della giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, su proposta dell'ente tutela pesca, sentito il comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica nelle acque interne, puo' istituire regimi particolari di pesca individuandone specifiche modalita' di esercizio.".