Art. 20.
              Modifica all'art. 28 della legge regionale
          12 maggio 1971, n. 19. Regimi particolari di pesca
 
   1.  L'art.  28  della  legge  regionale  12 maggio 1971, n. 19, e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  28.  - 1. Per la tutela di particolari interessi ecologici,
scientifici  e  turistici,  anche  di  carattere  internazionale,  il
presidente  della giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, su
proposta  dell'ente  tutela  pesca,  sentito  il  comitato  regionale
consultivo per la tutela della fauna ittica nelle acque interne, puo'
istituire  regimi  particolari  di  pesca  individuandone  specifiche
modalita' di esercizio.".