Art. 21. 1. A decorrere dalla data di cui al successivo art. 23, comma 3, il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, e' sostituito dal seguente: "Alle spese per il funzionamento e per l'attivita' dell'ente si provvede: a) con le rendite patrimoniali; b) con i contributi concessi dalla Regione, dalle province e da altri enti; c) con i canoni relativi alle licenze di pesca ed alle autorizzazioni; d) con le liberalita' ed oblazioni disposte da enti pubblici e da privati; e) con i proventi di attivita' e servizi.". 2. A partire dalla data di cui al precedente comma 1 e' abrogato l'art. 32 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19.