Art. 21.
 
   1.  A  decorrere dalla data di cui al successivo art. 23, comma 3,
il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 12 maggio 1971, n.
19, e' sostituito dal seguente:
   "Alle  spese  per  il funzionamento e per l'attivita' dell'ente si
provvede:
     a) con le rendite patrimoniali;
     b)  con i contributi concessi dalla Regione, dalle province e da
altri enti;
     c)  con  i  canoni  relativi  alle  licenze  di  pesca  ed  alle
autorizzazioni;
     d)  con  le liberalita' ed oblazioni disposte da enti pubblici e
da privati;
     e) con i proventi di attivita' e servizi.".
   2.  A  partire dalla data di cui al precedente comma 1 e' abrogato
l'art. 32 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19.