Art. 22.
 
   1. E' fatto divieto alle amministrazioni provinciali di rilasciare
licenze di pesca a cittadini di eta' inferiore ad anni quattordici.
   2.  I  minori  di  anni  quattordici,  ai quali non sia stata gia'
rilasciata la licenza di pesca di cui alla legge 20  marzo  1968,  n.
433,  potranno  esercitare  la pesca sportiva nelle acque interne del
Friuli-Venezia Giulia solo se accompagnati da persona maggiorenne  in
possesso  di  licenza  di  pesca,  la  quale e' responsabile del loro
operato e sempre che la quota del pescato rientri in quella spettante
alll'accompagnatore.
   3.  Le  licenze di pesca sportiva rilasciate dalle amministrazioni
provinciali prima della data di cui al successivo art. 23,  comma  3,
durano  fino  alla  scadenza  del  quinquennio e la loro validita' e'
subordinata al versamento a favore dell'ente tutela pesca del  canone
annuale  di cui all'art. 2 previsto per il tipo di licenza posseduta.