Art. 22. 1. E' fatto divieto alle amministrazioni provinciali di rilasciare licenze di pesca a cittadini di eta' inferiore ad anni quattordici. 2. I minori di anni quattordici, ai quali non sia stata gia' rilasciata la licenza di pesca di cui alla legge 20 marzo 1968, n. 433, potranno esercitare la pesca sportiva nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia solo se accompagnati da persona maggiorenne in possesso di licenza di pesca, la quale e' responsabile del loro operato e sempre che la quota del pescato rientri in quella spettante alll'accompagnatore. 3. Le licenze di pesca sportiva rilasciate dalle amministrazioni provinciali prima della data di cui al successivo art. 23, comma 3, durano fino alla scadenza del quinquennio e la loro validita' e' subordinata al versamento a favore dell'ente tutela pesca del canone annuale di cui all'art. 2 previsto per il tipo di licenza posseduta.