Art. 23. 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica in acque interne, sara' emanato il regolamento di esecuzione della legge medesima. 2. Tale regolamento disciplinera' le modalita' ed i criteri per il rilascio delle licenze, del libretto delle catture e delle autorizzazioni da parte dell'ente tutela pesca, nonche' per la tenuta dei relativi registri. Il regolamento disciplinera' altresi' le modalita' per lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio della pesca sportiva ed il programma di esame per le singole materie. 3. Le norme di cui agli articoli dal 2 al 7 della presente legge troveranno applicazione a partire dalla data che verra' stabilita dal regolamento previsto al comma 1. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, addi' 9 giugno 1988 BIASUTTI