Art. 23.
 
   1.  Entro  sei  mesi  dall'entrata in vigore della presente legge,
sentito il comitato regionale consultivo per la  tutela  della  fauna
ittica  in  acque interne, sara' emanato il regolamento di esecuzione
della legge medesima.
   2. Tale regolamento disciplinera' le modalita' ed i criteri per il
rilascio  delle  licenze,  del  libretto  delle   catture   e   delle
autorizzazioni da parte dell'ente tutela pesca, nonche' per la tenuta
dei relativi  registri.  Il  regolamento  disciplinera'  altresi'  le
modalita'   per   lo   svolgimento   degli   esami   di  abilitazione
all'esercizio della pesca sportiva ed il programma di  esame  per  le
singole materie.
   3.  Le  norme di cui agli articoli dal 2 al 7 della presente legge
troveranno applicazione a partire dalla data che verra' stabilita dal
regolamento previsto al comma 1.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Trieste, addi' 9 giugno 1988
 
                               BIASUTTI