Art. 3.
                        Libretto delle catture
 
   1.  Il  libretto delle catture di cui al comma 1 dell'art. 2 viene
rilasciato annualmente e  gratuitamente  dall'ente  tutela  pesca  su
presentazione   della  licenza  e  dell'attestazione  dell'effettuato
versamento del canone dovuto.
   2.   Il   libretto   delle  catture  deve  contenere,  oltre  alle
generalita' del pescatore ed agli estremi  della  licenza  posseduta,
anche  appositi  spazi  per  l'indicazione  da  parte  del  pescatore
medesimo delle zone di pesca e delle catture effettuate.
   3.  In  caso  di  deterioramento  o smarrimento del libretto delle
catture, il titolare puo' ottenere il duplicato  da  parte  dell'ente
tutela   pesca   dimostrando   di   aver   provveduto  alla  denuncia
dell'avvenuta perdita all'autorita' di pubblica sicurezza.
   4.  Per  le  finalita'  di  cui  alla  lettera o) del quarto comma
dell'art. 6 della  legge  regionale  12  maggio  1971,  n.  19,  come
aggiunta  dal  comma  4  dell'art.  11 della presente legge, e' fatto
obbligo al titolare del libretto di pesca di restituire  il  libretto
medesimo  all'ente  tutela pesca al momento della richiesta del nuovo
libretto e comunque  entro  il  30  aprile  dell'anno  successivo  al
rilascio.