Art. 4.
                      Pesca per i non residenti
 
   1.  I  cittadini residenti nelle altre regioni d'Italia, per poter
esercitare la pesca sportiva nel Friuli-Venezia Giulia, devono essere
muniti,  oltre  che  di valida licenza di pesca rilasciata secondo le
norme  vigenti  nella  regione  di  residenza,  anche   dell'apposita
autorizzazione  di  pesca  di  cui  ai  commi successivi del presente
articolo.
   2.  L'autorizzazione consiste in un documento rilasciato dall'ente
tutela pesca riportante la generalita' del pescatore  e  gli  estremi
della licenza posseduta, oltre ad appositi spazi per l'indicazione da
parte del pescatore medesimo delle zone  di  pesca  e  delle  catture
effettuate.
   3.   La  validita'  dell'autorizzazione,  che  puo'  avere  durata
annuale,  mensile,  settimanale  o  giornaliera,  e'  subordinata  al
pagamento di un canone distinto per tipo di autorizzazione, pagamento
da effettuarsi su conto corrente postale  intestato  all'ente  tutela
pesca.
   4.  Il  canone per i singoli tipi di autorizzazione e' determinato
dal consiglio direttivo dell'ente tutela pesca.
   5.  Il canone di cui al presente articolo e' ridotto del 50% per i
militari  residenti  fuori  regione   in   servizio   di   leva   nel
Friuli-Venezia Giulia.