Art. 5. Pesca per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero 1. Gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero, per poter esercitare la pesca sportiva nel Friuli-Venezia Giulia, devono essere muniti dell'apposita autorizzazione rilasciata dall'ente tutela pesca riportante le generalita' del titolare e gli appositi spazi per l'indicazione da parte del pescatore delle zone di pesca e delle catture effettuate. 2. La validita' dell'autorizzazione per stranieri e per cittadini italiani residenti all'estero puo' avere durata mensile, settimanale o giornaliera ed e' subordinata al pagamento di un canone distinto per tipo di autorizzazione, pagamento da effettuarsi su conto corrente postale intestato all'ente tutela pesca. 3. Le autorizzazioni di pesca sportiva di cui al presente articolo ed all'art. 4 sono stampate a cura dell'ente tutela pesca, su un modello predisposto con decreto del presidente della giunta regionale, o assessore da lui delegato, sentito l'ente tutela pesca medesimo. 4. Il canone per i singoli tipi di autorizzazione e' determinato dal consiglio direttivo dell'ente tutela pesca. 5. In caso di deterioramento o smarrimento delle autorizzazioni di pesca, valgono le norme previste per il deterioramento o lo smarrimento della licenza di pesca o del libretto delle catture. 6. Le norme di cui al comma 4 dell'art. 3 si applicano anche nei confronti delle autorizzazioni.