Art. 5.
                       Pesca per gli stranieri
           e per i cittadini italiani residenti all'estero
 
   1. Gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero, per
poter esercitare la pesca sportiva nel Friuli-Venezia Giulia,  devono
essere   muniti  dell'apposita  autorizzazione  rilasciata  dall'ente
tutela pesca riportante le generalita' del titolare  e  gli  appositi
spazi  per l'indicazione da parte del pescatore delle zone di pesca e
delle catture effettuate.
   2.  La validita' dell'autorizzazione per stranieri e per cittadini
italiani residenti all'estero puo' avere durata mensile,  settimanale
o  giornaliera  ed  e' subordinata al pagamento di un canone distinto
per  tipo  di  autorizzazione,  pagamento  da  effettuarsi  su  conto
corrente postale intestato all'ente tutela pesca.
   3. Le autorizzazioni di pesca sportiva di cui al presente articolo
ed all'art. 4 sono stampate a cura  dell'ente  tutela  pesca,  su  un
modello   predisposto   con   decreto  del  presidente  della  giunta
regionale, o assessore da lui delegato, sentito l'ente  tutela  pesca
medesimo.
   4.  Il  canone per i singoli tipi di autorizzazione e' determinato
dal consiglio direttivo dell'ente tutela pesca.
   5. In caso di deterioramento o smarrimento delle autorizzazioni di
pesca,  valgono  le  norme  previste  per  il  deterioramento  o   lo
smarrimento della licenza di pesca o del libretto delle catture.
   6.  Le  norme di cui al comma 4 dell'art. 3 si applicano anche nei
confronti delle autorizzazioni.