Art. 6.
           Abilitazione all'esercizio della pesca sportiva
 
   1.  Per  il  primo rilascio della licenza di pesca sportiva di cui
all'art. 2,  nonche'  per  il  suo  rinnovo  in  caso  di  revoca  e'
necessario   il   conseguimento   del   certificato  di  abilitazione
all'esercizio  della  pesca  sportiva   in   acque   interne   previo
superamento di un apposito esame.
   2.  L'esame  di  abilitazione consiste in una prova riguardante la
normativa vigente in  materia  di  pesca,  l'ittiologia,  nonche'  la
tutela dell'ambiente.
   3.  L'esame  di  abilitazione  viene sostenuto avanti una apposita
commissione composta da cinque esperti nominati dal presidente  della
giunta regionale, o assessore da lui delegato.
   4. Funge da segretario un dipendente dell'ente tutela pesca.
   5.  Le  spese per il funzionamento della commissione sono a carico
dell'ente tutela pesca.
   6.  Per  la  validita'  delle  sedute  e' richiesta la presenza di
almeno tre dei cinque componenti la commissione.
   7.  I  componenti  la  commissione durano in carica quattro anni e
possono essere riconfermati.
   8.  Non  sono tenuti all'obbligo del conseguimento del certificato
di abilitazione  coloro  che  dimostrino  di  essere  gia'  stati  in
possesso  della  licenza  di pesca prima della data di cui al comma 3
dell'art. 23.