Art. 6. Abilitazione all'esercizio della pesca sportiva 1. Per il primo rilascio della licenza di pesca sportiva di cui all'art. 2, nonche' per il suo rinnovo in caso di revoca e' necessario il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio della pesca sportiva in acque interne previo superamento di un apposito esame. 2. L'esame di abilitazione consiste in una prova riguardante la normativa vigente in materia di pesca, l'ittiologia, nonche' la tutela dell'ambiente. 3. L'esame di abilitazione viene sostenuto avanti una apposita commissione composta da cinque esperti nominati dal presidente della giunta regionale, o assessore da lui delegato. 4. Funge da segretario un dipendente dell'ente tutela pesca. 5. Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico dell'ente tutela pesca. 6. Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza di almeno tre dei cinque componenti la commissione. 7. I componenti la commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. 8. Non sono tenuti all'obbligo del conseguimento del certificato di abilitazione coloro che dimostrino di essere gia' stati in possesso della licenza di pesca prima della data di cui al comma 3 dell'art. 23.