Art. 7. Sanzioni amministrative 1. Per la violazione delle disposizioni vigenti in materia di pesca nelle acque interne si applicano le seguenti sanzioni: a) la sanzione pecuniaria amministrativa da L. 300.000 a L. 3.000.000, oltre alla revoca definitiva della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza, fatte salve le pene previste dalle altre disposizioni di legge, per chi viola le norme di cui al primo comma dell'art. 6 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604; b) la sanzione pecuniaria amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 per chi effettua semine e ripopolamenti senza la preventiva autorizzazione dell'ente tutela pesca; c) la sanzione pecuniaria amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della concessione o del rinnovo della licenza di pesca fino ad un anno per chi esercita la pesca senza aver rispettivamente conseguito la licenza di cui all'art. 2 o con la licenza scaduta; in caso di recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la sospensione della concessione o del rinnovo della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria, l'esclusione definitiva della concessione o del rinnovo della licenza di pesca. In caso di minore non recidivo si applica la sola sanzione pecuniaria; d) la sanzione pecuniaria amministrativa da L. 40.000 a L. 400.000 per chi viola qualsiasi altra norma concernente l'esecizio della pesca in acque interne non espressamente richiamata nel presente articolo; in caso di recidiva nella stessa infrazione, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la sospensione della licenza fino a sei mesi; in caso di ulteriore recidiva nella stessa infrazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sospensione della licenza fino a due anni; in caso di terza recidiva nella stessa infrazione, ovvero di pesca durante il periodo di sospensione della licenza, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la revoca della licenza di pesca. 2. Nel caso di revoca della licenza di cui alla lettera d) del comma 1, e' ammesso il rilascio della nuova licenza a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca previo conseguimento del nuovo certificato di abilitazione. 3. Per i cittadini residenti fuori dalla regione Friuli-Venezia Giulia, per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero, in caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia di pesca, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1, anche quelle accessorie previste nel comma medesimo, intendendosi riferite, anziche' alla licenza, all'autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge. 4. L'entita' delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1 e' ridotta a meta' nei minimi e nei massimi nel caso di infrazione commessa da un minore di anni 18.