Art. 7.
                       Sanzioni amministrative
 
   1.  Per  la  violazione  delle  disposizioni vigenti in materia di
pesca nelle acque interne si applicano le seguenti sanzioni:
     a)  la  sanzione  pecuniaria  amministrativa  da L. 300.000 a L.
3.000.000, oltre alla revoca definitiva della licenza o la esclusione
definitiva  della  concessione  della  licenza,  fatte  salve le pene
previste dalle altre disposizioni di legge, per chi viola le norme di
cui  al  primo comma dell'art. 6 del regio decreto 8 ottobre 1931, n.
1604;
     b)  la  sanzione  pecuniaria  amministrativa  da L. 100.000 a L.
1.000.000 per chi effettua semine e ripopolamenti senza la preventiva
autorizzazione dell'ente tutela pesca;
     c)  la  sanzione  pecuniaria  amministrativa  da  L. 50.000 a L.
500.000 e la  sospensione  della  concessione  o  del  rinnovo  della
licenza di pesca fino ad un anno per chi esercita la pesca senza aver
rispettivamente conseguito la licenza di cui  all'art.  2  o  con  la
licenza scaduta; in caso di recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria,
si applica la sospensione  della  concessione  o  del  rinnovo  della
licenza  fino  a  tre anni; in caso di ulteriore recidiva, oltre alla
sanzione pecuniaria, l'esclusione definitiva della concessione o  del
rinnovo  della  licenza  di  pesca. In caso di minore non recidivo si
applica la sola sanzione pecuniaria;
     d)  la  sanzione  pecuniaria  amministrativa  da  L. 40.000 a L.
400.000 per chi viola qualsiasi altra  norma  concernente  l'esecizio
della  pesca  in  acque  interne  non  espressamente  richiamata  nel
presente articolo; in caso di recidiva nella stessa infrazione, oltre
alla  sanzione  pecuniaria,  si  applica la sospensione della licenza
fino  a  sei  mesi;  in  caso  di  ulteriore  recidiva  nella  stessa
infrazione,  oltre  alla  sanzione  pecuniaria,  la sospensione della
licenza fino a due anni; in  caso  di  terza  recidiva  nella  stessa
infrazione,  ovvero  di pesca durante il periodo di sospensione della
licenza, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la  revoca  della
licenza di pesca.
   2.  Nel  caso  di  revoca della licenza di cui alla lettera d) del
comma 1, e' ammesso il rilascio della nuova licenza a  far  data  dal
compimento  del  terzo anno dall'avvenuta revoca previo conseguimento
del nuovo certificato di abilitazione.
   3.  Per  i  cittadini residenti fuori dalla regione Friuli-Venezia
Giulia, per gli  stranieri  e  per  i  cittadini  italiani  residenti
all'estero,  in  caso  di  violazione  delle  disposizioni vigenti in
materia di pesca, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui
al  comma  1,  anche  quelle  accessorie previste nel comma medesimo,
intendendosi riferite, anziche' alla licenza,  all'autorizzazione  di
cui agli articoli 4 e 5 della presente legge.
   4.  L'entita'  delle  sanzioni  pecuniarie  di  cui  al comma 1 e'
ridotta a meta' nei minimi e  nei  massimi  nel  caso  di  infrazione
commessa da un minore di anni 18.