Art. 8.
                          Pesca di mestiere
 
   1.  Con decreto del presidente della giunta regionale, o assessore
da lui delegato, sara' costituita una commissione regionale, composta
di  sette  esperti  qualificati,  con  l'incarico  di  elaborare  una
specifica normativa per la pesca di mestiere nelle acque interne  del
Friuli-Venezia Giulia.
   2.  La  commissione  di  cui  al  comma  1  sara' costituita entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
   3. Sino a quando non sara' diversamente regolamentato con apposita
legge regionale, continua a trovare applicazione  nel  settore  della
pesca  di  mestiere  in  acque  interne  la  normativa  vigente  e le
attribuzioni relative continuano ad essere  esercitate  dagli  organi
preposti al settore.