(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 39 del 12 agosto 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA Art. 1. Infermita' dipendente da causa di servizio. Adempimenti istruttori 1. Il dipendente che abbia contratto infermita', per farne accertare la eventuale dipendenza da causa di servizio, puo', entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza della infermita', presentare domanda scritta indirizzata al dipartimento AA.GG. e personale indicando specificatamente la natura dell'infermita', le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrita' fisica. 2. Il dipartimento AA.GG. e personale procede direttamente su segnalazione dell'ufficio di appartenenza, quando risulti che un dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto l'infermita' nello esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbigene e dette infermita' siano tali che possano, anche col tempo divenire causa di invalidita' o di altra menomazione della integrita' fisica. 3. Il dipartimento AA.GG. e personale che ha ricevuto la domanda, oppure che sia venuto a conoscenza dell'evento, provvede a effettuare le indagini e a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermita', la connessione di questa con il servizio, nonche' tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il sorgere dell'infermita'; a tal fine l'ufficio di appartenenza del dipendente e' tenuto a redigere apposito rapporto informativo.