Art. 2. Accertamento della causa di servizio Ai fini del riconoscimento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio il dipendente e' sottoposto ad accertamento da parte dell'apposito organismo medico-collegiale istituito presso l'Unita' sanitaria locale competente. Ai membri del collegio medico verra' corrisposto un gettone di presenza di L. 70.000. Il collegio medico al termine della visita redige processo verbale firmato da tutti i componenti dal quale, oltre le generalita' del dipendente e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione dell'integrita' fisica, deve risultare: a) che la menomazione lamentata sia da considerare conseguenza di un fatto specifico di servizio che costituisce la causa diretta ed esclusiva di tale affezione o che, almeno, si inserisca in modo predominante nel determinismo dell'infermita' stessa; b) se l'infermita' costituisca o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte del dipendente al fine di porre in grado l'amministrazione di disporre il collocamento in aspettativa o in quiescenza; c) se l'infermita' abbia prodotto al dipendente una menomazione dell'integrita' fisica ascrivibile alle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Il parere del collegio medico viene notificato dall'amministrazione regionale all'interessato. Il riconoscimento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio e' effettuata con provvedimento della giunta regionale. Qualora il dipendente, gia' assente per infermita' dipendente da causa di servizio, non possa, allo scadere del termine massimo previsto per le assenze di malattia, riprendere servizio, viene sottoposto a nuovo accertamento sanitario da parte del collegio medico.