Art. 2.
                 Accertamento della causa di servizio
 
   Ai  fini  del  riconoscimento  della dipendenza dell'infermita' da
causa di servizio il dipendente  e'  sottoposto  ad  accertamento  da
parte  dell'apposito  organismo  medico-collegiale  istituito  presso
l'Unita' sanitaria locale competente.
   Ai  membri  del  collegio  medico verra' corrisposto un gettone di
presenza di L. 70.000.
   Il collegio medico al termine della visita redige processo verbale
firmato da tutti i componenti dal quale,  oltre  le  generalita'  del
dipendente e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa
della menomazione dell'integrita' fisica, deve risultare:
     a)  che  la menomazione lamentata sia da considerare conseguenza
di un fatto specifico di servizio che costituisce la causa diretta ed
esclusiva  di  tale  affezione  o  che,  almeno, si inserisca in modo
predominante nel determinismo dell'infermita' stessa;
     b)  se  l'infermita' costituisca o meno impedimento temporaneo o
permanente alla prestazione del servizio da parte del  dipendente  al
fine  di porre in grado l'amministrazione di disporre il collocamento
in aspettativa o in quiescenza;
     c)  se l'infermita' abbia prodotto al dipendente una menomazione
dell'integrita' fisica ascrivibile alle categorie di cui alle tabelle
A  e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915.
   Il     parere     del    collegio    medico    viene    notificato
dall'amministrazione regionale all'interessato.
   Il  riconoscimento  della  dipendenza  dell'infermita' da causa di
servizio e' effettuata con provvedimento della giunta regionale.
   Qualora  il  dipendente, gia' assente per infermita' dipendente da
causa di servizio,  non  possa,  allo  scadere  del  termine  massimo
previsto  per  le  assenze  di  malattia,  riprendere servizio, viene
sottoposto a nuovo  accertamento  sanitario  da  parte  del  collegio
medico.