Art. 4. Procedimento per la concessione dell'equo indennizzo 1. Per conseguire l'equo indennizzo il dipendente deve presentare domanda entro sei mesi dal giorno in cui gli e' comunicato il provvedimento relativo al riconoscimento della dipendenza della menomazione dell'integrita' fisica da causa di servizio, ovvero entro sei mesi dalla data in cui si e' verificata la menomazione medesima in conseguenza dell'infermita' gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio. 2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso che la menomazione dell'integrita' fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto di impiego. 3. Nel caso di decesso del dipendente o del pensionato prima della scadenza del termine di cui al primo comma la domanda puo' essere proposta dagli eredi entro sei mesi dal decesso stesso. 4. Qualora la menomazione sia intervenuta successivamente al riconoscimento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio, il dipendente, che abbia presentato domanda per la concessione dell'equo indennizzo, e' nuovamente sottoposto a visita da parte del medico di cui all'art. 2. 5. Detto collegio redige processo verbale della visita dal quale, oltre le generalita' del dipendente e l'esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione della integrita' fisica, deve risultare: a) se la menomazione lamentata sia da considerarsi conseguenza della infermita' a suo tempo considerata come dipendente da causa di servizio; b) la categoria prevista dalle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, cui e' ascrivibile la predetta menomazione. 6. Il dipartimento AA.GG. e del personale rimette tutti gli atti all'esame del comitato tecnico legale previsto dall'articolo seguente.