Art. 6. Liquidazione dell'equo indennizzo 1. Per il personale di ciascun livello l'equo indennizzo e' liquidato dalla giunta regionale con proprio provvedimento in base alle categorie di menomazione dell'integrita' fisica, tenuto conto del parere espresso dal comitato tecnico-legale previsto dall'articolo precedente ed in conformita' alla tabella allegata alla presente legge. 2. L'indennizzo viene liquidato in base alla retribuzione prevista dalle norme vigenti alla data del provvedimento di liquidazione. 3. L'indennizzo e' ridotto del 25% se il dipendente ha superato i cinquanta anni di eta' e del 50% se ha superato il sessantesimo anno. 4. L'eta' e il livello alle quali si ha riguardo ai fini della liquidazione dello stesso sono quelli che il dipendente aveva al momento dell'evento dannoso. 5. Va dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtu' di assicurazione a carico della Regione. 6. Nulla e' dovuto al dipendente se la menomazione della integrita' sia stata contratta per dolo o colpa grave dello stesso.