Art. 7. Aggravamento sopravvenuto della menomazione 1. Entro cinque anni dalla data della comunicazione del provvedimento di liquidazione di cui all'art. 6, la giunta, nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrita' fisica per la quale sia stato concesso un equo indennizzo, puo' provvedere, su richiesta del dipendente, e per una sola volta, alla revisione dell'indennizzo gia' concesso. 2. In tal caso il dipendente sara' sottoposto agli accertamenti sanitari previsti per la prima concessione dell'equo indennizzo.