Art. 8. R i n v i o 1. Per tutto quanto non previsto valgono le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato in materia di riconoscimento d'infermita' dipendente da causa di servizio e di equo indennizzo. 2. E' abrogato l'articolo 87-quater della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.