Art. 9.
                          Norma finanziaria
 
   Agli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, previsti
in L. 154.000.000 si fa fronte come segue:
     a) quanto alle spese di cui al 4 comma dell'art. 2, previste in
L. 3.000.000, mediante i fondi stanziati sul cap. 00720 del  bilancio
di previsione 1987;
    b)  quanto alle spese di cui al 3 comma dell'art. 5, previste in
L. 1.000.000, mediante i fondi stanziati sul cap. 00320 del  bilancio
di previsione 1987;
    c)   quanto  alle  spese  di  cui  all'art.  6,  previste  in  L.
150.000.000, mediante i fondi stanziati sul cap. 00220  del  bilancio
di previsione 1987.
   Agli  oneri di spesa per gli anni successivi si provvedera' con le
relative leggi di bilancio.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 3 agosto 1987
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 23
giugno 1987 e vistata dal commissario del Governo il 24 luglio  1987.