Art. 9. Norma finanziaria Agli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, previsti in L. 154.000.000 si fa fronte come segue: a) quanto alle spese di cui al 4 comma dell'art. 2, previste in L. 3.000.000, mediante i fondi stanziati sul cap. 00720 del bilancio di previsione 1987; b) quanto alle spese di cui al 3 comma dell'art. 5, previste in L. 1.000.000, mediante i fondi stanziati sul cap. 00320 del bilancio di previsione 1987; c) quanto alle spese di cui all'art. 6, previste in L. 150.000.000, mediante i fondi stanziati sul cap. 00220 del bilancio di previsione 1987. Agli oneri di spesa per gli anni successivi si provvedera' con le relative leggi di bilancio. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 3 agosto 1987 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 23 giugno 1987 e vistata dal commissario del Governo il 24 luglio 1987.