Art. 3. Centro direzionale 1. Il centro direzionale e' costituito dai seguenti uffici e dipartimenti, funzionali e di settore: a) 1 campo di attivita': "Affari Istituzionali e programmazione". - Ufficio gabinetto - Dipartimento finanze e bilancio - Dipartimento affari generali e del personale Dipartimento programmazione - Dipartimento statistica, elaborazione dati e documentazione - Dipartimento affari giuridici e legali Dipartimento politiche economiche e del lavoro. Fa altresi' parte del 1 campo di attivita' il servizio "Segreteria della giunta regionale"; b) 2 campo di attivita': "Economia e Assetto Territoriale". - Dipartimento agricoltura e foreste - Dipartimento ambiente - Dipartimento urbanistica - Dipartimento trasporti, infrastrutture, casa - Dipartimento attivita' produttive, turismo, formazione professionale e servizi alle imprese; c) 3 campo di attivita': "Sicurezza sociale e servizi sociali". - Dipartimento sicurezza sociale - Dipartimento istruzione e cultura. 2. Le attribuzioni dei Dipartimenti e degli uffici risultano da quelle dei servizi e delle posizioni di ricerca in cui si articolano, indicate dalla tabella allegata I della legge regionale 24 aprile 1984, n. 23, modificata ed integrata dalla tabella allegato I della presente legge.