Art. 3.
                          Centro direzionale
 
   1.  Il  centro  direzionale  e'  costituito  dai seguenti uffici e
dipartimenti, funzionali e di settore:
     a)    1   campo   di   attivita':   "Affari   Istituzionali   e
programmazione".  -  Ufficio  gabinetto  -  Dipartimento  finanze   e
bilancio  - Dipartimento affari generali e del personale Dipartimento
programmazione  -  Dipartimento  statistica,  elaborazione   dati   e
documentazione  - Dipartimento affari giuridici e legali Dipartimento
politiche economiche e del lavoro. Fa altresi' parte del 1 campo  di
attivita' il servizio "Segreteria della giunta regionale";
     b)  2  campo di attivita': "Economia e Assetto Territoriale". -
Dipartimento  agricoltura  e  foreste  -  Dipartimento   ambiente   -
Dipartimento  urbanistica  -  Dipartimento trasporti, infrastrutture,
casa  -  Dipartimento  attivita'  produttive,   turismo,   formazione
professionale e servizi alle imprese;
     c) 3 campo di attivita': "Sicurezza sociale e servizi sociali".
- Dipartimento sicurezza sociale - Dipartimento istruzione e cultura.
   2.  Le  attribuzioni  dei Dipartimenti e degli uffici risultano da
quelle dei servizi e delle posizioni di ricerca in cui si articolano,
indicate  dalla  tabella  allegata  I della legge regionale 24 aprile
1984, n. 23, modificata ed integrata dalla tabella allegato  I  della
presente legge.