Art. 4.
                    Integrazione dell'art. 14/bis
           (Nomina dei coordinatori) della legge regionale
                        6 settembre 1973, n. 55
  1.  Alla  fine  del  primo  comma  dell'art.  14-  bis  (Nomina dei
coordinatori)  della  legge  regionale  6  settembre  1973,  n.   55,
introdotto  dalla  legge  regionale  24  aprile  1984,  n.  23  viene
introdotta la seguente proposizione:
   "La giunta, nell'ambito del limite numerico indicato dall'articolo
9-quinquies della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, introdotto
dalla legge regionale 24 aprile 1984, n. 22, puo'  altresi'  nominare
un coordinatore per l'ufficio segreteria della giunta e per l'ufficio
del comitato regionale di controllo".