Art. 4. Integrazione dell'art. 14/bis (Nomina dei coordinatori) della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55 1. Alla fine del primo comma dell'art. 14- bis (Nomina dei coordinatori) della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, introdotto dalla legge regionale 24 aprile 1984, n. 23 viene introdotta la seguente proposizione: "La giunta, nell'ambito del limite numerico indicato dall'articolo 9-quinquies della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, introdotto dalla legge regionale 24 aprile 1984, n. 22, puo' altresi' nominare un coordinatore per l'ufficio segreteria della giunta e per l'ufficio del comitato regionale di controllo".