Art. 5.
                         Norme di attuazione
 
   1. Le modifiche alla struttura operativa introdotte con la tabella
allegata I della presente legge, si attuano  dal  novantesimo  giorno
successivo  all'entrata  in  vigore della legge medesima. Fino a tale
data continua  ad  operare  la  struttura  disciplinata  dalla  legge
regionale 24 aprile 1985, n. 23.
   2.  Entro tale termine, sentite le OO.SS., con provvedimento della
giunta regionale, nel rispetto del secondo comma dell'art.  62  dello
statuto, i dirigenti della 2a qualifica sono assegnati alle strutture
risultanti dalla tabella allegato I della legge regionale  24  aprile
1984,  n.  23,  modificata e integrata dalla tabella allegato I della
presente legge. A tal fine la  giunta  regionale,  con  deliberazione
meramente esecutiva di cui dovra' essere data immediata comunicazione
al consiglio, provvede in via  preventiva  a  ordinare  in  un  unico
elenco  le  tabelle  suddette,  numerando  progressivamente  servizi,
uffici e posizioni di ricerca.
   3. Entro lo stesso termine, sentite le OO.SS., la giunta regionale
adotta, nel rispetto dell'art. 62, secondo  comma  dello  statuto,  i
provvedimenti relativi:
    alla distribuzione del personale tra i dipartimenti e uffici;
    alla nomina dei coordinatori;
    all'avvio  delle  procedure  per  la copertura dei posti della 2a
qualifica dirigenziale  che  risultino  vacanti  dopo  le  operazioni
effettuate  a  norma  del  precedente secondo comma. La copertura dei
predetti posti e' effettuata con  le  modalita'  previste  dal  terzo
comma  dell'art.  12  della  legge  regionale 6 settembre 1973, n 54,
modificato dall'art. 7 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 22;
    alla  revisione  delle  unita'  operative complesse e organiche e
conseguenti nomine dei responsabili.