Art. 5. Norme di attuazione 1. Le modifiche alla struttura operativa introdotte con la tabella allegata I della presente legge, si attuano dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima. Fino a tale data continua ad operare la struttura disciplinata dalla legge regionale 24 aprile 1985, n. 23. 2. Entro tale termine, sentite le OO.SS., con provvedimento della giunta regionale, nel rispetto del secondo comma dell'art. 62 dello statuto, i dirigenti della 2a qualifica sono assegnati alle strutture risultanti dalla tabella allegato I della legge regionale 24 aprile 1984, n. 23, modificata e integrata dalla tabella allegato I della presente legge. A tal fine la giunta regionale, con deliberazione meramente esecutiva di cui dovra' essere data immediata comunicazione al consiglio, provvede in via preventiva a ordinare in un unico elenco le tabelle suddette, numerando progressivamente servizi, uffici e posizioni di ricerca. 3. Entro lo stesso termine, sentite le OO.SS., la giunta regionale adotta, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma dello statuto, i provvedimenti relativi: alla distribuzione del personale tra i dipartimenti e uffici; alla nomina dei coordinatori; all'avvio delle procedure per la copertura dei posti della 2a qualifica dirigenziale che risultino vacanti dopo le operazioni effettuate a norma del precedente secondo comma. La copertura dei predetti posti e' effettuata con le modalita' previste dal terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 6 settembre 1973, n 54, modificato dall'art. 7 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 22; alla revisione delle unita' operative complesse e organiche e conseguenti nomine dei responsabili.