Art. 7.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Gli  oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, e
decorrenti dal 1987, sono previsti in L. 40.000.000 e fanno carico ai
capitoli  del  bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1987
relativi alle spese per il personale  regionale,  che  presentano  la
necessaria disponibilita'.
   2.  Per  gli  esercizi  successivi  si  fara'  fronte con legge di
bilancio.
   (Omissis).
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 26 agosto 1987
 
                               BENELLI
             (incaricato con DPRG 24 agosto 1985, n. 92)
 
   La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 22
luglio 1987 ed e' stata vistata dal commissario  del  Governo  il  18
agosto 1987.