Art. 7. Norma finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, e decorrenti dal 1987, sono previsti in L. 40.000.000 e fanno carico ai capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1987 relativi alle spese per il personale regionale, che presentano la necessaria disponibilita'. 2. Per gli esercizi successivi si fara' fronte con legge di bilancio. (Omissis). La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 26 agosto 1987 BENELLI (incaricato con DPRG 24 agosto 1985, n. 92) La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 22 luglio 1987 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 18 agosto 1987.