(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 37 del 18 settembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. In relazione alle vacanze organiche del ruolo unico regionale e nei limiti delle stesse l'amministrazione regionale e' autorizzata a disporre assunzioni temporanee di personale straordinario di qualifica funzionale non superiore alla quinta. Le assunzioni di cui al primo comma sono disposte a tempo determinato per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto e' risolto di diritto. Il personale cessato dal servizio non puo' essere nuovamente assunto a tempo determinato se non siano trascorsi almeno tre mesi dal compimento del predetto periodo di tempo. Le assunzioni straordinarie sono effettuate con la osservanza delle seguenti modalita' e condizioni: a) prioritariamente, sulla base e secondo l'ordine della graduatoria di idoneita' dei concorsi pubblici per uguale qualifica o profilo professionale, approvata da data non anteriore a tre anni; b) in mancanza di quanto previsto dalla precedente lettera a) mediante richiesta agli uffici di collocamento competenti per territorio con le modalita' di cui all'art. 6, comma secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70. Atrt. 2. Le assunzioni previste dal precedente articolo sono disposte con provvedimento motivato dall'assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della giunta regionale.