IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   I  piani  particolareggiati  di  cui alla legge 17 agosto 1942, n.
1150, i piani di cui alla legge 18  aprile  1962,  n.  167  e  quelli
previsti  dall'art.  27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sono
sottoposti ad approvazione regionale quando non  comportano  varianti
allo  strumento urbanistico generale ovvero, se le comportano, quando
queste ultime riguardano:
     a)  la  viabilita'  primaria  per  la  parte  che  interessa  il
comprensorio oggetto dello strumento attuativo, a condizione  che  le
modifiche alla stessa apportate, non compromettano l'attuazione delle
previsioni dello strumento urbanistico generale per la parte  esterna
al  comprensorio  medesimo  e  non  mutino  le  caratteristiche della
viabilita' quali risultano fissate da dette previsioni;
     b) la viabilita' secondaria;
     c)  l'adeguamento dello strumento urbanistico generale ai limiti
e rapporti fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444  e
da leggi regionali;
     d)  una  diversa  utilizzazione,  sempre ai fini pubblici, degli
spazi destinati a verde pubblico e servizi;
     e)   le  previsioni  di  spazi  per  attrezzature  pubbliche  di
interesse generale, quando l'esigenza di  prevedere  le  attrezzature
stesse nell'ambito del comprensorio oggetto dello strumento attuativo
era stata riconosciuta in sede di strumento urbanistico generale;
     f)  il  reperimento,  all'esterno  dei  nuclei  edilizi  abusivi
oggetto della variante prevista dall'articolo 1 della legge regionale
2  maggio 1980, n. 28, delle aree per il verde, i servizi pubblici ed
i  parcheggi  quando  sussista  la   comprovata   impossibilita'   di
soddisfare tali esigenze nell'ambito dei nuclei medesimi;
     g) le modifiche del perimetro di comprensori oggetto di recupero
urbanistico ai sensi della legge regionale 2 maggio  1980,  n.  28  e
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, operante al fine di inserire nel
comprensorio edifici adiacenti;
     h)  la  riduzione delle volumetrie edificabili rispetto a quelle
previste  dallo  stesso  strumento  urbanistico   generale,   purche'
contenute entro il 20 per cento.
   Le  deliberazioni  comunali con le quali si adottano gli strumenti
urbanistici attuativi di cui al precedente  comma  e  quelle  con  le
quali  si  decide  sulle  opposizioni  o  si  da'  atto della mancata
presentazione delle stesse  sono  trasmesse,  con  gli  atti  che  le
corredano,  alla  Regione  entro  sessanta  giorni  dalla  data della
deliberazione di controdeduzioni alle opposizioni.
   La  Regione,  entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, puo'
far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza  degli  stessi
alle norme della presente legge.
   Gli  strumenti urbanistici attuativi, di cui al presente articolo,
sono approvati dal comune con deliberazione consiliare che  non  puo'
essere  emessa  se  prima  non  sia  scaduto  il termine previsto dal
precedente terzo comma.
   Con  la  deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico
attuativo il comune  deve  pronunciarsi  con  motivazioni  specifiche
sulle eventuali osservazioni della Regione.
   La  deliberazione  consiliare  di  approvazione  ha efficacia dopo
l'espletamento del controllo  di  cui  all'art.  50  della  legge  10
febbraio 1953, n. 62.