Art. 10.
 
   L'art.  5  della  legge  regionale 29 gennaio 1983, n. 9, e' cosi'
sostituito:
 
                               "Art. 5.
 
   L'assessore  regionale  competente  in  materia di urbanistica, in
qualita' di presidente  della  prima  sezione  del  comitato  tecnico
consultivo,  puo'  disporre  che  le pratiche da sottoporre al parere
della sezione medesima, escluse quelle di cui alle  lettere  a),  b),
c),  d),  e), f), del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 8
novembre 1977, n. 43 e quelle di cui al numero 1)  del  quarto  comma
dello  stesso  articolo,  siano  sottoposte  per  il  parere  ad  una
sotto-sezione costituita da tre membri fra quelli di cui alla lettera
b),  e  da  due  membri fra quelli di cui alla lettera c) dell'art. 4
della legge regionale 8 novembre 1977, n.  43.  La  sotto-sezione  e'
presieduta   dal  presidente  della  sezione  o  da  uno  dei  membri
funzionari della sotto-sezione medesima da lui designato.
   Se  la sotto-sezione esprime un parere unanime, questo tiene luogo
del parere della sezione. Se il parere  della  sotto-sezione  non  e'
unanime,  le questioni controverse vengono sottoposte alla sezione in
adunanza plenaria per la decisione definitiva.
   E'  facolta' del presidente della sezione o della giunta regionale
chiedere che sulla pratica si esprima la sezione in adunanza plenaria
anche  quando sia stato espresso parere unanime dalla sotto-sezione".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 2 luglio 1987
 
                                LANDI
 
   Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 1 luglio
1987.