Art. 10. L'art. 5 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 9, e' cosi' sostituito: "Art. 5. L'assessore regionale competente in materia di urbanistica, in qualita' di presidente della prima sezione del comitato tecnico consultivo, puo' disporre che le pratiche da sottoporre al parere della sezione medesima, escluse quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e quelle di cui al numero 1) del quarto comma dello stesso articolo, siano sottoposte per il parere ad una sotto-sezione costituita da tre membri fra quelli di cui alla lettera b), e da due membri fra quelli di cui alla lettera c) dell'art. 4 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43. La sotto-sezione e' presieduta dal presidente della sezione o da uno dei membri funzionari della sotto-sezione medesima da lui designato. Se la sotto-sezione esprime un parere unanime, questo tiene luogo del parere della sezione. Se il parere della sotto-sezione non e' unanime, le questioni controverse vengono sottoposte alla sezione in adunanza plenaria per la decisione definitiva. E' facolta' del presidente della sezione o della giunta regionale chiedere che sulla pratica si esprima la sezione in adunanza plenaria anche quando sia stato espresso parere unanime dalla sotto-sezione". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 2 luglio 1987 LANDI Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 1 luglio 1987.