Art. 2.
 
   L'autorizzazione  comunale  a  lottizzare terreni a scopo edilizio
non e' sottoposta al  nulla-osta  regionale  previsto  dal  combinato
disposto  dell'art.  28,  integrato  dall'art. 8 della legge 6 agosto
1967, n. 765 e dell'art. 4,  lettera  b),  della  legge  regionale  5
settembre 1972, n. 8.
   I  progetti  di  lottizzazione non possono apportare varianti allo
strumento urbanistico generale salvo i casi previsti dal primo  comma
del precedente articolo.
   Le   deliberazioni   comunali  di  approvazione  del  progetto  di
lottizzazione e del relativo schema di convenzione sono trasmesse con
tutti  gli  atti  a corredo, alla Regione entro sessanta giorni dalla
data di adozione.
   La  Regione,  nel  termine  di trenta giorni dal ricevimento degli
atti, puo' far pervenire al  comune  osservazioni  sulla  rispondenza
della deliberazione stessa alle norme della presente legge.
   Con deliberazione, che non puo' essere emessa prima della scadenza
del  termine  fissato  nel  precedente  quarto  comma,  il  consiglio
comunale  autorizza  il sindaco alla stipula della convenzione con il
proprietario  od   i   proprietari   lottizzanti;   con   la   stessa
deliberazione  il comune deve pronunciarsi con motivazioni specifiche
sulle eventuali osservazioni della Regione.