Art. 2. L'autorizzazione comunale a lottizzare terreni a scopo edilizio non e' sottoposta al nulla-osta regionale previsto dal combinato disposto dell'art. 28, integrato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e dell'art. 4, lettera b), della legge regionale 5 settembre 1972, n. 8. I progetti di lottizzazione non possono apportare varianti allo strumento urbanistico generale salvo i casi previsti dal primo comma del precedente articolo. Le deliberazioni comunali di approvazione del progetto di lottizzazione e del relativo schema di convenzione sono trasmesse con tutti gli atti a corredo, alla Regione entro sessanta giorni dalla data di adozione. La Regione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, puo' far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza della deliberazione stessa alle norme della presente legge. Con deliberazione, che non puo' essere emessa prima della scadenza del termine fissato nel precedente quarto comma, il consiglio comunale autorizza il sindaco alla stipula della convenzione con il proprietario od i proprietari lottizzanti; con la stessa deliberazione il comune deve pronunciarsi con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione.