Art. 4.
 
   Quando   gli   strumenti  urbanistici  attuativi  specificati  nel
precedente  articolo  1,  primo  comma,  comportano   varianti   allo
strumento  urbanistico generale che non rientrano fra quelle elencate
nello stesso articolo,  le  determinazioni  definitive  della  giunta
regionale  in  merito  a detti strumenti urbanistici sono assunte, in
deroga a quanto stabilito dall'art. 2, quarto comma, numeri 2), 3)  e
4), della legge regionale
8  novembre  1977,  n.  43,  previo  parere del settore tecnico della
pianificazione  comunale  dell'assessorato  regionale  competente  in
materia di urbanistica ed assetto del territorio.
   L'esame   del   settore   tecnico  della  pianificazione  comunale
dell'assessorato regionale competente in materia  di  urbanistica  ed
assetto  del territorio e le determinazioni della giunta regionale di
cui al precedente comma debbono avere per oggetto  esclusivamente  le
varianti   allo   strumento   urbanistico  generale  contenuto  nello
strumento attuativo.
   Le  determinazioni  della  Regione debbono essere assunte entro il
termine di centoventi giorni dal ricevimento  degli  atti;  trascorso
detto  termine  gli  strumenti  urbanistici  attuativi  si  intendono
approvati.