Art. 4. Quando gli strumenti urbanistici attuativi specificati nel precedente articolo 1, primo comma, comportano varianti allo strumento urbanistico generale che non rientrano fra quelle elencate nello stesso articolo, le determinazioni definitive della giunta regionale in merito a detti strumenti urbanistici sono assunte, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2, quarto comma, numeri 2), 3) e 4), della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, previo parere del settore tecnico della pianificazione comunale dell'assessorato regionale competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio. L'esame del settore tecnico della pianificazione comunale dell'assessorato regionale competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio e le determinazioni della giunta regionale di cui al precedente comma debbono avere per oggetto esclusivamente le varianti allo strumento urbanistico generale contenuto nello strumento attuativo. Le determinazioni della Regione debbono essere assunte entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento degli atti; trascorso detto termine gli strumenti urbanistici attuativi si intendono approvati.