Art. 5.
 
   Alle deliberazioni comunali di adozione di varianti allo strumento
urbanistico generale,  che  riguardino  esclusivamente  l'adeguamento
dello  strumento stesso ai limiti e rapporti di cui all'art. 17 della
legge 6 agosto 1967, n. 765, si applicano le norme di cui all'art.  6
della legge 18 aprile 1962, n. 167.
   In  deroga a quanto stabilito dall'art. 2, quarto coma, numero 1),
della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, le varianti di  cui  al
precedente  comma sono approvate dalla giunta regionale previo parere
del settore tecnico della  pianificazione  comunale  dell'assessorato
regionale  competente  in  materia  di  urbanistica  ed  assetto  del
territorio.
   Le  determinazioni  definitive della Regione sulle varianti di cui
al presente articolo debbono  essere  assunte  entro  il  termine  di
centoventi  giorni dal ricevimento degli atti; trascorso tale termine
le varianti si intendono approvate.