Art. 7.
 
   Gli  strumenti  urbanistici  generali  debbono, per ciascuna delle
zone omogenee previste dal decreto ministeriale  2  aprile  1968,  n.
1444,  stabilire  le  categorie  di  destinazione  d'uso  ammesse con
riferimento a quelle previste dagli articoli  14  e  15  della  legge
regionale 12 settembre 1977, n. 35.
   I   piani   particolareggiati  e  gli  altri  strumenti  attuativi
potranno, nell'ambito di ciascuna  delle  categorie  stabilite  dallo
strumento  urbanistico  generale,  procedere  all'indicazione di piu'
specifiche destinazioni d'uso.
   Le  modifiche  di  destinazione  d'uso  con  o  senza opere a cio'
preordinate, quando hanno per oggetto le  categorie  stabilite  dallo
strumento  urbanistico  generale,  sono  subordinate  al  rilascio di
apposita concessione edilizia, mentre quando riguardano gli ambiti di
una  stessa  categoria  sono  soggette ad autorizzazione da parte del
sindaco.
   Nei   centri  storici,  come  definiti  dall'art.  2  del  decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e' di norma vietato il mutamento
delle destinazioni d'uso residenziali.
   Per  l'attuazione  dei  piani  di  zona per l'edilizia economica e
popolare, approvati o da approvarsi ai sensi della  legge  18  aprile
1962,
n.  167  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nei  comuni
capoluogo di provincia, le aree  con  destinazione  non  residenziale
assegnate  in  diritto  di  proprieta'  od  in diritto di superficie,
qualora non a servizio delle  residenze,  non  possono  superare,  in
termini  volumetrici,  il  10  per  cento di quelle residenziali, con
esclusione delle volumetrie gia' autorizzate.