Art. 8.
 
   Agli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, si ha variazione  essenziale  al  progetto  approvato  quando  si
verifica una o piu' delle seguenti condizioni:
     a)  mutamento  della  destinazione d'uso che implichi variazione
degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile  1968,  n.
1444;
     b)  modifiche delle destinazioni d'uso, con o senza opera a cio'
preordinate, quando per le modifiche stesse e'  richiesta,  ai  sensi
del precedente art. 7, la concessione edilizia;
     c)  aumento  superiore  al  2  per  cento  del  volume  o  della
superficie lorda complessiva del fabbricato;
     d) modifica dell'altezza quando, rispetto al progetto approvato,
questa sia superiore al 10 per cento sempreche' rimanga inalterato il
numero dei piani;
     e)  modifica  della  sagoma  quando la sovrapposizione di quella
autorizzata, rispetto a quella realizzata in  variante,  dia  un'area
oggetto di variazione (in debordamento od in rientranza) superiore al
10 per cento della sagoma stessa;
     f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della
sagoma a terra dell'edificio autorizzato e di quello realizzato,  per
effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per
cento;
     g)  mutamento  delle  caratteristiche  dell'intervento  edilizio
assentito in relazione alla classificazione dell'art. 31 della  legge
3 agosto 1978, n. 457;
     h)  violazione  delle  norme  vigenti  in  materia  di  edilizia
antisismica quando non attenga a fatti procedurali.
   La  modifica  della  localizzazione del fabbricato non e' comunque
considerata variante essenziale  quando,  a  prescindere  dai  limiti
stabiliti   nella  precedente  lettera  f),  rimangono  invariate  le
destinazioni d'uso, la sagoma, il  volume,  le  superfici,  l'altezza
della  costruzioni e sempreche' la nuova localizzazione non contrasti
con leggi, norme e regolamenti.
   Agli  interventi  di  cui  al precedente primo comma si applica il
disposto dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 28  febbraio
1985, n. 47.