Art. 8. Agli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si ha variazione essenziale al progetto approvato quando si verifica una o piu' delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; b) modifiche delle destinazioni d'uso, con o senza opera a cio' preordinate, quando per le modifiche stesse e' richiesta, ai sensi del precedente art. 7, la concessione edilizia; c) aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato; d) modifica dell'altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per cento sempreche' rimanga inalterato il numero dei piani; e) modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un'area oggetto di variazione (in debordamento od in rientranza) superiore al 10 per cento della sagoma stessa; f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento; g) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'art. 31 della legge 3 agosto 1978, n. 457; h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali. La modifica della localizzazione del fabbricato non e' comunque considerata variante essenziale quando, a prescindere dai limiti stabiliti nella precedente lettera f), rimangono invariate le destinazioni d'uso, la sagoma, il volume, le superfici, l'altezza della costruzioni e sempreche' la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti. Agli interventi di cui al precedente primo comma si applica il disposto dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.