Art. 9. I programmi pluriennali di attuazione non sono soggetti ad approvazione regionale. La deliberazione consiliare di adozione del programma pluriennale di attuazione con tutte le documentazioni relative deve essere trasmessa, contestualmente al suo deposito presso la segreteria comunale, alla Regione la quale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, puo' far pervenire al comune osservazioni e richieste di modifica motivate dal rispetto delle prescrizioni di legge e dalla compatibilita' con la programmazione regionale e comprensoriale. Il comune puo' deliberare sulle osservazioni presentate da enti e privati cittadini prima che sia scaduto il termine di cui al precedente secondo comma e deve trasmettere alla Regione la deliberazione relativa alle osservazioni contemporaneamente alla sua trasmissione al competente comitato regionale di controllo. Il programma pluriennale diventa esecutivo con l'espletamento del controllo da parte del comitato regionale sulla deliberazione di cui al precedente terzo comma ovvero sull'apposita deliberazione con cui il comune accerta che non sono state presentate osservazioni. Sono abrogati gli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35.