Art. 9.
 
   I  programmi  pluriennali  di  attuazione  non  sono  soggetti  ad
approvazione regionale.
   La  deliberazione consiliare di adozione del programma pluriennale
di attuazione  con  tutte  le  documentazioni  relative  deve  essere
trasmessa,  contestualmente  al  suo  deposito  presso  la segreteria
comunale, alla Regione la quale, nel termine  di  trenta  giorni  dal
ricevimento  degli  atti, puo' far pervenire al comune osservazioni e
richieste di modifica motivate dal  rispetto  delle  prescrizioni  di
legge  e  dalla  compatibilita'  con  la  programmazione  regionale e
comprensoriale.
   Il  comune puo' deliberare sulle osservazioni presentate da enti e
privati cittadini  prima  che  sia  scaduto  il  termine  di  cui  al
precedente   secondo   comma  e  deve  trasmettere  alla  Regione  la
deliberazione relativa alle osservazioni contemporaneamente alla  sua
trasmissione al competente comitato regionale di controllo.
   Il  programma pluriennale diventa esecutivo con l'espletamento del
controllo da parte del comitato regionale sulla deliberazione di  cui
al  precedente terzo comma ovvero sull'apposita deliberazione con cui
il comune accerta che non sono state presentate osservazioni.
   Sono  abrogati  gli  articoli  8,  9 e 10 della legge regionale 28
luglio 1978, n. 35.