(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della regione Friuli-Venezia
               Giulia  n. 132 del 31 ottobre 1987)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata a costituire, ai
sensi e per  gli  effetti  dell'art.  2458  del  codice  civile,  una
societa'  per  azioni,  denominata "Agenzia per lo sviluppo economico
della montagna", avente lo  scopo  di  promuovere  l'avvio  di  nuove
iniziative  economiche  e di favorire la valorizzazione delle risorse
umane e materiali dei territori montani.
   2.   Nel  perseguimento  delle  proprie  finalita'  istituzionali,
"l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna" potra':
     a) svolgere attivita' di ricerca e progettazione per lo sviluppo
di nuove iniziative, con specifico riferimento  a  quelle  di  natura
intersettoriale,  nonche'  per  la promozione dell'imprenditorialita'
locale e l'attrazione di imprenditorialita' esterna;
     b)  promuovere  o  curare  direttamente  l'organizzazione  e  lo
svolgimento di attivita' formative e di  aggiornamento  professionale
rivolte  in  particolare  a  soddisfare le esigenze di qualificazione
degli imprenditori e del personale direttivo delle  imprese  presenti
nei territori montani;
     c)   prestare   servizi   di  assistenza  tecnica  e  consulenza
organizzativa e gestionale a favore di imprese che si  insediano  nei
territori montani;
     d)  assumere  partecipazioni  in  imprese  insediate  o  che  si
insediano nei territori montani  aventi  caratteristiche  strategiche
rispetto agli obiettivi della presente legge.
   3.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  e'  subordinata  alla
condizione  che  la  Regione  assuma  e  conservi  nella  costituenda
societa'  una posizione maggioritaria e che la stessa sia aperta alla
partecipazione degli enti publici,  associazioni  e  privati  che  ne
abbiano  interesse  ma  in  modo  tale che la loro partecipazione non
abbia mai a superare complessivamente la misura del 49 per cento  del
capitale sociale.