(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 132 del 31 ottobre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a costituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2458 del codice civile, una societa' per azioni, denominata "Agenzia per lo sviluppo economico della montagna", avente lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali dei territori montani. 2. Nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, "l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna" potra': a) svolgere attivita' di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonche' per la promozione dell'imprenditorialita' locale e l'attrazione di imprenditorialita' esterna; b) promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attivita' formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare a soddisfare le esigenze di qualificazione degli imprenditori e del personale direttivo delle imprese presenti nei territori montani; c) prestare servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale a favore di imprese che si insediano nei territori montani; d) assumere partecipazioni in imprese insediate o che si insediano nei territori montani aventi caratteristiche strategiche rispetto agli obiettivi della presente legge. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata alla condizione che la Regione assuma e conservi nella costituenda societa' una posizione maggioritaria e che la stessa sia aperta alla partecipazione degli enti publici, associazioni e privati che ne abbiano interesse ma in modo tale che la loro partecipazione non abbia mai a superare complessivamente la misura del 49 per cento del capitale sociale.