Art. 2. 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere la realizzazione di specifici programmi di investimento dell'"Agenzia per lo sviluppo economico della montagna", aventi ad oggetto la costituzione e lo sviluppo operativo di "Centri di innovazione" per la promozione di nuovi insediamenti produttivi ad alto contenuto tecnologico o innovativo. 2. Per l'attuazione dei programmi di investimento di cui al comma 1, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'"Agenzia per lo sviluppo economico della montagna" contributi una tantum, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. 3. Alla concessione dei contributi di cui al comma 2 provvede la direzione regionale dell'industria.