Art. 2.
 
   1.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  sostenere la
realizzazione di specifici programmi  di  investimento  dell'"Agenzia
per  lo  sviluppo  economico  della  montagna",  aventi ad oggetto la
costituzione e lo sviluppo operativo di "Centri di  innovazione"  per
la  promozione  di  nuovi  insediamenti  produttivi ad alto contenuto
tecnologico o innovativo.
   2.  Per l'attuazione dei programmi di investimento di cui al comma
1,   l'amministrazione   regionale   e'   autorizzata   a   concedere
all'"Agenzia per lo sviluppo economico della montagna" contributi una
tantum, fino alla  misura  massima  del  50  per  cento  della  spesa
riconosciuta ammissibile.
   3.  Alla  concessione dei contributi di cui al comma 2 provvede la
direzione regionale dell'industria.