Art. 3. 1. Per le finalita' previste dal precedente art. 1, l'amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'"Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A.", fino all'importo complessivo di lire 3.000 milioni. 2. A tal fine e' autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1987 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. 3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 viene istituito, alla rubrica n. 5, programma 3.3.1., spese d'investimento, categoria 2.5., sezione X, il cap. 1371 (2.1.254.5.10.12) con la denominazione: "Sottoscrizione di nuove azioni dell''Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A.'" e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1987 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. 4. Sul precitato cap. 1371 viene, altresi', iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni.