Art. 3.
 
   1.   Per   le   finalita'   previste   dal   precedente   art.  1,
l'amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  sottoscrivere  nuove
azioni   dell'"Agenzia  per  lo  sviluppo  economico  della  montagna
S.p.A.", fino all'importo complessivo di lire 3.000 milioni.
   2.  A  tal  fine e' autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000
milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1987 e
di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
   3.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per  gli  anni  1987-1989  e  del  bilancio  per  l'anno  1987  viene
istituito, alla rubrica n. 5, programma 3.3.1., spese d'investimento,
categoria 2.5., sezione X, il  cap.  1371  (2.1.254.5.10.12)  con  la
denominazione:  "Sottoscrizione  di nuove azioni dell''Agenzia per lo
sviluppo economico della montagna  S.p.A.'"  e  con  lo  stanziamento
complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire  3.000  milioni,
suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1987 e di  lire
500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
   4.   Sul   precitato   cap.  1371  viene,  altresi',  iscritto  lo
stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni.