Art. 4.
 
   1. Per le finalita' previste dal precedente art. 2, e' autorizzata
la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in  ragione  di
lire  700 milioni per l'anno 1987, lire 850 milioni per l'anno 1988 e
lire 950 milioni per l'anno 1989.
   2.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per  gli  anni  1987-1989  e  del  bilancio  per  l'anno  1987  viene
istituito,    alla   rubrica   n.   21,   programma   3.2.1.,   spese
d'investimento,   categoria   2.4.,   sezione   X,   il   cap.   7688
(2.1.243.5.10.28)   con  la  denominazione:  "Contributi  una  tantum
all''Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A.' per  la
realizzazione  di  programmi di investimento per la costituzione e lo
sviluppo di centri di innovazione" e con lo stanziamento complessivo,
in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione
di lire 700 milioni per l'anno 1987, lire 850 milioni per l'anno 1988
e lire 950 milioni per l'anno 1989.