Art. 4. 1. Per le finalita' previste dal precedente art. 2, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1987, lire 850 milioni per l'anno 1988 e lire 950 milioni per l'anno 1989. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 viene istituito, alla rubrica n. 21, programma 3.2.1., spese d'investimento, categoria 2.4., sezione X, il cap. 7688 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione: "Contributi una tantum all''Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A.' per la realizzazione di programmi di investimento per la costituzione e lo sviluppo di centri di innovazione" e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1987, lire 850 milioni per l'anno 1988 e lire 950 milioni per l'anno 1989.