Art. 5. 1. All'onere complessivo di lire 5.500 milioni previsto dagli articoli 3 e 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 1170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 (rubrica n. 6, partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo la somma di lire 2 miliardi corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 8 del 2 febbraio 1987. 2. All'onere di lire 2 miliardi, in termini di cassa, previsto dall'art. 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1082 "Fondo riserva di cassa" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, addi' 31 ottobre 1987 BIASUTTI