Art. 5.
 
   1.  All'onere  complessivo  di  lire  5.500 milioni previsto dagli
articoli 3 e 4 si provvede  mediante  prelevamento  di  pari  importo
dall'apposito  fondo  globale  iscritto  al  cap. 1170 dello stato di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 (rubrica n. 6, partita n. 1,
dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto  importo  la
somma  di  lire  2  miliardi  corrisponde  a  parte  della  quota non
utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita  ai  sensi  dell'art.  7,
secondo  comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982, n. 10, con
decreto dell'assessore alle finanze n. 8 del 2 febbraio 1987.
   2.  All'onere  di  lire  2 miliardi, in termini di cassa, previsto
dall'art. 3 si provvede mediante prelevamento  di  pari  importo  dal
cap.  1082  "Fondo  riserva di cassa" dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l'anno 1987.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Trieste, addi' 31 ottobre 1987
 
                               BIASUTTI