Art. 10.
 
   Tutti   gli  atti  della  votazione  (schede,  verbali,  reclami),
racchiusi in apposito plico sigillato, devono pervenire  al  comitato
elettorale  a  mezzo  del  segretario  del  seggio appena ultimato lo
scrutinio e comunque entro le  ore  12  del  giorno  successivo  alla
votazione.