Art. 11.
 
   Il  comitato  elettorale,  entro cinque giorni successivi a quello
delle votazioni, riassume i  voti  delle  varie  sezioni  e  provvede
all'attribuzione  degli  eletti  fra  le liste concorrenti secondo le
seguenti modalita'.
   Si  determina anzitutto la cifra elettorale di ciascuna lista, che
e' costituita dalla somma dei voti validi riportati  complessivamente
dalla lista stessa.
   Per l'assegnazione del numero dei posti a ciascuna lista si divide
ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4,....... sino
a  concorrenza  del numero dei rappresentanti da eleggere e quindi si
scelgono, fra i quozienti cosi' ottenuti,  i  piu'  alti,  in  numero
eguale  a  quello dei rappresentanti da eleggere, disponendoli in una
graduatoria decrescente. Ciascuna lista avra' tanti posti quanti sono
i  quozienti  ad  essa  appartenenti,  compresi  nella graduatoria. A
parita' di quoziente, nelle cifre intere  e  decimali,  il  posto  e'
attribuito  alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e,
a parita' di questa ultima, per sorteggio.
   Se  ad  una  lista  spettano  piu'  posti  di  quanti  sono i suoi
candidati, i posti eccedenti sono distribuiti  fra  le  altre  liste,
secondo l'ordine dei quozienti.
   Stabilito  il  numero  di  posti  assegnati  a  ciascuna  lista si
determina poi la cifra individuale  di  ciascun  candidato,  sommando
alla  cifra  elettorale  della lista di appartenenza i voti validi di
preferenza riportati da ciascuno di essi.
   Successivamente  si  forma  la  graduatoria  dei  candidati  delle
singole liste, secondo l'ordine decrescente  delle  rispettive  cifre
individuali.  Vengono  eletti, fino alla concorrenza dei posti cui la
lista ha diritto, quei candidati che, secondo la  graduatoria,  hanno
riportato  le  cifre  individuali piu' elevate e, a parita' di cifra,
quelli piu' anziani di eta'.