Art. 11. Il comitato elettorale, entro cinque giorni successivi a quello delle votazioni, riassume i voti delle varie sezioni e provvede all'attribuzione degli eletti fra le liste concorrenti secondo le seguenti modalita'. Si determina anzitutto la cifra elettorale di ciascuna lista, che e' costituita dalla somma dei voti validi riportati complessivamente dalla lista stessa. Per l'assegnazione del numero dei posti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4,....... sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avra' tanti posti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parita' di questa ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. Stabilito il numero di posti assegnati a ciascuna lista si determina poi la cifra individuale di ciascun candidato, sommando alla cifra elettorale della lista di appartenenza i voti validi di preferenza riportati da ciascuno di essi. Successivamente si forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. Vengono eletti, fino alla concorrenza dei posti cui la lista ha diritto, quei candidati che, secondo la graduatoria, hanno riportato le cifre individuali piu' elevate e, a parita' di cifra, quelli piu' anziani di eta'.