Art. 12. Il comitato elettorale, una volta esaurite le operazioni di cui al precedente art. 11, proclama i risultati e gli eletti con manifesto da affiggersi per la durata di otto giorni all'Albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per quanto attiene alle elezioni per la commissione provinciale e all'Albo pretorio dei comuni interessati per quanto attiene alle elezioni delle commissioni comunali e/o intercomunali.