Art. 12.
 
   Il comitato elettorale, una volta esaurite le operazioni di cui al
precedente art. 11, proclama i risultati e gli eletti  con  manifesto
da  affiggersi  per la durata di otto giorni all'Albo della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura  per  quanto  attiene
alle  elezioni per la commissione provinciale e all'Albo pretorio dei
comuni interessati per quanto attiene alle elezioni delle commissioni
comunali e/o intercomunali.