Art. 13. Avverso le operazioni e i risultati elettorali e' ammesso ricorso, da presentare da parte degli iscritti all'Albo professionale alla rispettiva commissione provinciale per la tenuta dell'Albo professionale, entro il termine finale di affissione dei risultati; la commissione decide in via definitiva entro il terzo giorno successivo a detta scadenza.