Art. 13.
 
   Avverso le operazioni e i risultati elettorali e' ammesso ricorso,
da presentare da parte degli  iscritti  all'Albo  professionale  alla
rispettiva   commissione   provinciale   per   la   tenuta  dell'Albo
professionale, entro il termine finale di affissione  dei  risultati;
la  commissione  decide  in  via  definitiva  entro  il  terzo giorno
successivo a detta scadenza.